La Corte di cassazione che, con tre sentenze di ieri (n.21124, n.21123, n.21122), ha ritenuto esenti dall’imposta IRAP, artigiani (esercente attivita’ di trasporto di rifiuti speciali dotato di autocarro e senza collaboratori), tassisti (dotato di automobile per il trasporto dei clienti), coltivatori diretti (che si e’ avvalso solo occasionalmente di lavoro altrui). Resta in piedi, tuttavia, lo stesso paletto previsto dai giudici di legittimita’ per i lavoratori autonomi: il piccolo imprenditore non dev’essere dotato di un’autonoma organizzazione, e dovra’ essere il contribuente a provarlo.