Il decreto legge n.78/2010 ha introdotto la facolta’, per le imprese che intrattengono rapporti economici con societa’ del gruppo non residenti in Italia, di documentare, secondo standard prestabiliti, le regole di fissazione dei prezzi di trasferimento, in conformita’ al criterio del valore normale, evitando in tal modo l’irrogazione di sanzioni nel caso di accertamenti circa la determinazione del reddito derivante da tali scambi. Il modello Unico 2011 accoglie queste novita’ normative con l’istituzione del nuovo campo RS44, nel quale e’ inserita un’apposita casella da barrare in caso di redazione dei documenti sui transfer price. Nel medesimo campo RF44, tutte le societa’ che hanno realizzato operazioni sottoposte alla disciplina dei prezzi di trasferimento (quindi non solo quelle che si avvalgono della norma sull’esonero da sanzioni) devono riportare l’ammontare complessivo dei proventi e degli oneri intercorsi con le imprese estere del gruppo. Questa indicazione dovrebbe inoltre consentire al fisco, in sede di verifica, di riscontrare la completezza della documentazione predisposta e dunque l’insieme dei rapporti intercompany ai quali essa si riferisce.