Mano libera ai clienti per contestare le scelte delle societa’ di investimento mobiliare. La Corte di Cassazione con la sentenza n.24548 sezione civile, ha stabilito che non esiste un termine da rispettare per impugnare il rendiconto. Pertanto il mancato reclamo entro un termine prefissato, magari in una clausola contrattuale, non ha come conseguenza la decadenza dal diritto di agire in giudizio per far valere la responsabilita’ del gestore. Tuttavia il comportamento del cliente, come quello del gestore peraltro, deve essere caratterizzato dalla massima buona fede e potra’ essere valutato dal giudice insieme con i risultati dell’attivita’ istruttoria.