Nel decreto dell’Interno del 17/02/2011 pubblicato in G.U. n.48 del 28/02/2011 sono inseriti nuovi indicatori di anomalia di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo per gli operatori non finanziari. La norma di fatto sblocca l’iter di segnalazione alla UIF (unita’ informazione finanziaria) anche per agenti immobiliari, commercianti e grossisti di oro e pietre preziose, galleristi d’arte, gestori di case da gioco e di apparecchi di gioco. Ma anche per l’attivita’ di recupero crediti, di custodia e trasporto di contanti e valori, cioe’ tutti quei soggetti di cui si parla all’art. n.10 del Dlgs n.231/2007, che erano ancora senza indicazioni. Il riferimento era e continua a essere, l’art. n.41 del decreto, che obbliga a segnalare un’operazione sospetta quando gli operatori “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare” che vi siano state o siano in corso operazioni connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.