TAX SHOPPING CON PIU’ LIMITI

9 Aprile 2011 di admin

Il decreto attuativo del regime fiscale di attrazione europea (Art.n.41 del Dl n.78/2010), pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, introduce sul piano soggettivo nuovi limiti alle imprese estere che vogliono fruire dei vantaggi fiscali a esso connessi. L’Art.n.41 disponeva, infatti, che le imprese residenti in uno Stato membro della UE diverso dall’Italia potessero, intraprendendo una nuova attivita’ nel nostro territorio, richiedere in alternativa alla normativa tributaria statale italiana, quella vigente in un altro Stato membro. In base a questa disposizione, l’unica condizione soggettiva richiesta era che le imprese europee risultassero residenti in un altro Stato membro. Il Decreto attuativo arricchisce i limiti soggettivi introducendo delle ulteriori variabili di tutela. In base al provvedimento ministeriale, i soggetti che possono fruire della normativa di vantaggio sono le persone fisiche, le societa’ o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini della imposizione diretta. La nuova accezione non si limita a ragionare in termini d’impresa, ma qualifica le imprese rispetto alla titolarita’ ovvero alla struttura giuridica. Sono incluse tutte le imprese individuali. E’, al contrario, escluso qualsiasi tipo di ente che, ai fini dell’imposta, sia privo di personalita’ giuridica. Si pensi ai consorzi e alle associazioni non dotate di personalita’ giuridica che, pur svolgendo un’attivita’ d’impresa sono, di fatto escluse dal provvedimento. Inoltre i soggetti esteri agevolati devono svolgere un’attivita’ qualificata d’impresa sulla base della normativa tributaria dello Stato membro di residenza e devono essere effettivamente operativi in questo Paese. Il legislatore vuole evitare che l’impresa estera sia solo un soggetto formale, che non svolge effettivamente un’attivita’ d’impresa. Si pensi alle partite Iva morte o congelate. Infine, l’impresa estera deve al momento del trasferimento nel territorio dello Stato della residenza fiscale, o al momento della costituzione in Italia di una stabile organizzazione o di una societa’, essere residente nello Stato di stabilimento. Il vincolo residenziale deve sussistere da almeno 24 mesi.