E’ fondata l’incriminazione per sottrazione fraudolenta del contribuente che, a seguito di una verifica fiscale, ha costituito un fondo patrimoniale, per cautelare i propri beni. Ai fini della quantificazione dell’imposta evasa, il giudice penale non puo’ ricorrere alle presunzioni fiscali ma il contribuente deve chiarire dove esse siano errate. A precisare questi principi e’ la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n.23986 del 15/06/2011.