Il D.L. su semplificazione e sviluppo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 27/01/2012, dispone all’Art. n.64 che del credito d’imposta per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna, Sicilia) si potrà beneficiare per 24 mesi dalla data del 14/05/2011.
Viene, infatti, previsto che il riconoscimento del credito possa trovare applicazioni per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati effettuate entro il 14/05/2013.
Secondo quanto previsto dal decreto sviluppo, ai datori di lavoro che nei 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore del D.L. n.70/2011 (ossia alla data del 14=05=2011) aumentano il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, assumendo le seguenti categorie di lavoratori nelle aree del Mezzogiorno:
i) svantaggiati, ai sensi del disposto del n.18, dell’Art. n.02, del Reg. CE n.800/2008 della Commissione UE.
ii) molto svantaggiati ai sensi del disposto del n.19, dell’Art. n.02, del Reg. CE n.800/2008 della Commissione UE è riconosciuto per ogni nuovo lavoratore assunto a tempo indeterminato un credito d’imposta pari:
i) al 50% nel caso di lavoratori svantaggiati dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione;
ii) al 50% nel caso di lavoratori molto svantaggiati dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all’assunzione.
Lavoratori svantaggiati i) privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ii) privi di un diploma di scuola media superiore o professionale iii) che abbiano superato i 50 anni di età iv) che vivano da soli con una o più persone a carico v) che siano occupati in professioni o settori con un elevato tasso di disparità uomo-donna vi) membri di una minoranza nazionale con necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile Lavoratori molto svantaggiati i) privi di un lavoro da almeno 24 mesi.
Il credito d’imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione. Si viene quindi a creare sua sorta di media variabile alla quale parametare il numero delle nuove assunzioni, la quale non essendo più ancorata alla data del 13/07/2011, tiene conto anche delle nuove assunzioni che il datore di lavoro viene a perfezionare nel corso del lasso di tempo interessato dell’agevolazione fiscale in parola. Ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale non si deve tener conto delle dimissioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Secondo quanto disposto dall’Art. n.02, comma 7, del D.L. n.70/2011, il beneficio fiscale in parola decade se:
a) il numero complessivo dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello mediamente rilevato nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione (e non più a quella di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 70/2011, ossia al 13 luglio 2011);
b) se i posti di lavoro non vengono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due per le PMI;
c) se sono accertate definitivamente violazioni non formali, sia della normativa fiscale che di quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali siano irrogate delle sanzioni di importo non inferiore ad € 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
Nelle ipotesi di cui alle predette lettere b) e c) i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d’imposta di cui hanno già usufruito e con specifico riferimento a quella di cui alla lettera c) la restituzione del credito maturato e usufruito è dovuta dal momento in cui è commessa la violazione.