SANATORIA DELLE PARTITE IVA INATTIVE

20 Luglio 2011 di admin

La Legge n.111/2011 del 15/07/2011, in relazione alle partite iva inattive, ricorda che l’attribuzione del numero di partita Iva è revocata d’ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l’attività d’impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo. Per chiudere una partita IVA non più utilizzata, quindi “inattiva”, basta versare entro il 31/03/2012 la sanzione minima di 129,00 euro con l’apposito modello “F24 Elementi identificativi”, compilato in ogni sua parte, senza dover poi presentare all’Agenzia delle Entrate la copia del pagamento. Per i contribuenti che, pur avendone l’obbligo, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione attività, l’Agenzia sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’anagrafe tributaria individuerà i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività e comunicherà agli stessi che provvederà alla cessazione d’ufficio della partita IVA. Gli interessati avranno 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti. La chiusura della posizione sarà accompagnata dall’iscrizione a ruolo della sanzione per omessa dichiarazione di cessazione salvo che il contribuente, entro il suddetto termine, provveda a pagare una somma pari a un terzo del minimo.