CORTE DI CASSAZIONE: LA PRESCRIZIONE PER IL REATO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA

5 Agosto 2011 di admin

La Corte di Cassazione (sentenza n.31117/2011) ha stabilito che per il reato di bancarotta fraudolenta la prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dal concordato preventivo. Le due procedure, anche se spesso sono una la continua dell’altra, rimangono distinte sotto il profilo genetico, sostanziale e processuale; gli effetti di esse non sono omologabili. Nel caso di concordato l’imprenditore non perde il possesso dell’impresa; in caso di bancarotta l’azione penale può essere esercitata anche prima della sentenza di fallimento. Secondo i giudici se in alcuni casi, come per la data che dà avvio al periodo sospetto per l’azione revocatoria, è possibile risalire a ritroso nel tempo per individuare la data saliente, ciò non vale complessivamente per le masse passive. Non scattando, così, l’assorbimento tra fallimento e concordato, la prescrizione decorre dalla successiva sentenza dichiarativa di fallimento.