I FONDI IMMOBILIARI A UN BIVIO

3 Agosto 2011 di admin

L’Art. n.08 del DL n.70/2011 prevede la possibilita’ di liquidare i fondi che alla data del 31/12/2010 non erano partecipati esclusivamente da investitori “istituzionali” (Stato, Oicr, forme di previdenza, assicurazioni, banche, intermediari finanziari, fondazioni bancarie, enti privati con finalita’ mutualistiche e i corrispondenti soggetti costituiti all’estero in paesi o territori che consentano uno scambio d’informazioni volto a individuare i beneficiari effettivi del reddito sempreche’ inclusi nelle white list), con almeno un partecipante detentore di una partecipazione “qualificata” (superiore al 5% del patrimonio del fondo).
L’Agenzia delle Entrate inoltre ha diramato alcuni chiarimenti sull’applicazione della nuova disciplina dei fondi immobiliari (D.L. n.78/2010) tra cui i piĆ¹ rilevanti sono:
A) gli investitori istituzionali possono utilizzare il regime fiscale agevolato di cui all’art. n.8, comma 9, D.L. n.70/2011 (tassazione definitiva del 20%);
B) gli investitori diversi da quelli istituzionali che detengono una quota di partecipazione superiore al 5%:
1) devono applicare il regime di imposizione per trasparenza, con la conseguenza che i redditi da partecipazione vengono imputati indipendentemente dalla loro percezione;
2) scontano un’imposta sostitutiva dei redditi pari al 5% del valore medio delle quote detenute al 31/12/2010;
C) i fondi, con almeno un partecipante istituzionale con quota superiore al 5% al 31/12/2010 e messi in liquidazione entro il 31/12/2011, scontano un’imposta sostitutiva del 7% del valore netto del fondo come da prospetto redatto al 31/12/2010.