A partire da Agosto 2011 si avvia lo scambio d’informazioni tra lo Stato Italiano e quello Sammarinese sui redditi di competenza dall’anno 2011 in avanti. Le disposizioni prevedono che lo Stato di San Marino risponderà entro un termine massimo di 90 giorni dalla richiesta e si potrà rifiutare solo in casi ben determinati, tra i quali ad esempio se la richiesta appare come un tentativo indiscriminato di ottenere informazioni. Gli uffici che rappresentano lo Stato richiedente informazioni, dovranno dimostrare agli uffici sammarinesi di aver fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni sul soggetto.