La Legge n.148/2011 in merito alle attivita’ dei liberi professionisti, prevede l’obbligo per tutti di stipulare un’assicurazione obbligatoria a tutela dei danni arrecati al cliente, assicurando cosi’ il diritto al risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze e/o negligenze del professionista.
I soggetti interessati dalla norma sono tutti i liberi professionisti, senza esclusioni, siano appartenenti all’area medica (medici, farmacisti, infermieri e assistenti sociali), all’area tecnica (ingegneri, architetti, periti agrari, ecc.) ed all’area economico-giuridica (commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati, ecc.).
Nel momento stesso in cui assume l’incarico professionale, è obbligo del professionista rendere noti al cliente gli estremi della polizza stipulata ed il relativo massimale.
Inoltre i professionisti hanno l’obbligo di produrre, entro 30 giorni dalla scadenza di tale polizza, il rinnovo o gli attestati delle quietanze (in caso di pagamento rateale), pena la cancellazione d’ufficio dall’elenco dei soggetti abilitati. Tuttavia, la cancellazione del professionista avverrà solo dopo una formale comunicazione e l’inutile decorso del termine di 30 giorni dalla ricezione, a causa dell’inosservanza di un precedente invito alla regolarizzazione della propria posizione, inviato in prossimità della scadenza della polizza.