VIOLAZIONI E SANZIONI NELLA TENUTA DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO

1 Settembre 2011 di admin

Con la circolare n.23 del 30/08/2011 il Ministero del Lavoro chiarisce l’applicazione delle sanzioni in caso di pluralità di violazioni nella tenuta del libro unico (Lul). Tutti gli illeciti in materia di Lul possono essere ammessi alla diffida obbligatoria che, se ottemperata entro 30 giorni, consente il pagamento, entro i successivi 15 giorni, della sanzione minima edittale. Se il datore di lavoro utilizza la copia del libro unico come prospetto di paga da consegnare al lavoratore, non vi può essere duplicazione della sanzione in caso di errata o incompleta indicazione dei dati nel libro. Viene confermata la non punibilità del mancato aggiornamento del Lul per cause non imputabili a dolo o colpa datoriale; qualora l’omessa o infedele registrazione si protragga per più mensilità, si applicheranno tante sanzioni quante sono le mensilità interessate, tenendo conto del numero dei lavoratori coinvolti. Salvo i casi di errore materiale, l’omessa o infedele registrazione dei dati nel Lul è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1.500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3.000 euro. La mancata compilazione entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento è punita con la sanzione da 100 a 600 euro; se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la penalità va da 150 a 1.500 euro. Quanto alla connessione fra l’obbligo di tenuta del Lul e quello di consegna al lavoratore del cedolino di paga, i due obblighi possono essere tenuti distinti: la mancata consegna al dipendente del prospetto con i dati retributivi, è autonomamente sanzionabile.