Gli avvisi di accertamento possono essere esecutivi o tradizionali. Gli avvisi esecutivi sono quelli che si concludono con l’intimazione a pagare le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso; in difetto, l’agente della riscossione provvederà al recupero senza la preventiva notifica della cartella di pagamento. La proposizione del ricorso per gli avvisi di accertamento tradizionali necessita la notifica della cartella di pagamento contenente l’addebito dell’iscrizione a ruolo provvisoria. Qualunque atto impugnabile (cartella di pagamento, avvisi di accertamento, diniego di rimborso, ecc.) deve essere opposto, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ad eccezione del solo ricorso contro il silenzio rifiuto a un’istanza di rimborso del contribuente, che può essere proposto decorsi 90 giorni dall’istanza e sino a 10 anni dalla stessa. Il termine di 60 giorni è allungato di 90 giorni in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione. Se la scadenza ordinaria cade durante il periodo feriale (1° agosto – 15 settembre), il calcolo del termine è interrotto per tutto il periodo stesso, a prescindere dalla natura dell’atto contro cui si vuole ricorrere.