Il Legislatore, con i commi 36-terdecies e 36-duodevicies dell’Art. n.02 dalla Legge n.148/2011 ha introdotto una sorta di stretta sui beni che, seppure formalmente gestiti nell’ambito del regime d’impresa, sono in realtà in godimento personale ai soci ovvero ai familiari dell’imprenditore, sono quindi nella loro disponibilità. In particolare, con l’aggiunta della lett. h-ter, al comma 1, dell’Art. n.67 del T.U.I.R., costituisce ora reddito diverso la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore. Inoltre, nell’ipotesi di corrispettivo inferiore al valore normale, i costi di esercizio legati al bene divengono indeducibili in capo all’impresa concedente.