AGEVOLAZIONI: LA RINUNCIA ALLO SCONTO PRIMA ABITAZIONE

2 Novembre 2011 di admin

Si può rinunciare all’agevolazione prima casa. In base a quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.105/E del 31/10/2011, la rinuncia all’agevolazione può essere fatta senza sopportare le sanzioni se il contribuente si impegna a trasferire la propria residenza, entro 18 mesi dal rogito notarile, nel Comune ove è situata l’abitazione oggetto dell’acquisto agevolato, qualora la residenza non sia stata trasferita e il termine di 18 mesi non sia ancora spirato. Decorso il diciottesimo mese, e qualora non sia ancora iniziata la procedura di accertamento da parte dell’ufficio, il contribuente che non abbia trasferito la sua residenza può invece ricorrere al ravvedimento operoso con l’effetto di minimizzare la sanzione al 30% della differenza tra l’imposta agevolata e l’imposta ordinaria.