Se la società è stata cancellata definitivamente dal Registro delle Imprese (CCIAA), l’Agenzia delle Entrate non può notificare l’accertamento ad una azienda ormai inesistente, neppure al suo liquidatore, anche se l’azienda avesse ancora debiti con l’Amministrazione finanziaria. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n.22863 del 03/11/2011: la cancellazione dal registro delle imprese equivale alla “estinzione irreversibile della società” anche in relazione ai debiti che l’Amministrazione finanziaria non potrà più richiedere neppure al liquidatore a meno che non riesca a provare che questo ha agito con dolo o colpa. E’ dunque nulla la cartella di pagamento notificata, poiché non può essere emessa se il soggetto non è più esistente.