Avviare un’impresa è più snello e veloce con lo Statuto delle Imprese. Imprenditori e pubbliche amministrazioni vengono messi sullo stesso piano. In caso di avvio di nuova attività, se si rispettano norme e requisiti resi noti tramite le Camere di Commercio (art. n.08 dello Statuto), l’inizio dell’attività avverrà con la certezza che non saranno richiesti ulteriori adempimenti (art. n.09). Solo qualora sussistano dubbi circa il possesso di un presupposto, l’ente pubblico può chiedere chiarimenti, ma non più di una volta e per un periodo massimo di 30 giorni. Se l’attività è già iniziata, perché soggetta solo a Scia, l’amministrazione non può disporre sospensioni né irrogare sanzioni, fatti salvi i casi di gravi difformità o di mancato rispetto dei requisiti. In altre parole l’ente pubblico dovrà attendere la fine del procedimento e le eventuali controdeduzioni della parte, per adottare un provvedimento di diniego e di chiusura.