Dal 2012 tutti i contribuenti nel regime dei minimi fino a dicembre 2011 passeranno automaticamente al regime dei residuali con IVA. Sono interessati tutti i minimi del 2011, che pur rispettando le condizioni originarie per applicare questo regime, hanno intrapreso l’attività d’impresa, l’arte o la professione prima del 2008 o non rispettano i requisiti aggiunti al regime senza IVA dall’articolo n.27, comma 1, D.l. n.98/2011 (non esercizio di attività di impresa o professionale nel triennio precedente, non mera prosecuzione di altra attività già svolta come dipendente o autonomo eccetera). Il regime residuale comporta l’applicazione degli studi di settore o dei parametri, obbliga all’applicazione dell’IVA nei modi ordinari, non è invece previsto il pagamento dell’IRAP. A differenza di chi è in contabilità semplificata od ordinaria l’IVA va versata con periodicità annuale, entro il 16/03 di ogni anno, come accade per chi applica il regime delle nuove iniziative. Non è previsto obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, non si applicherà più il principio di cassa, ma quello di competenza.