DOPPIO TAGLIO AL CUNEO FISCALE

13 Dicembre 2011 di admin

L’Art. n.02 della versione attuale del D.L. n.201/2011 propone deduzioni IRAP maggiorate per donne e giovani under 35, oltre alla piena deducibilità dal reddito IRES o IRPEF dell’imposta regionale pagata sul costo del lavoro, che si affianca allo sconto del 10% in vigore dal 2008. Così facendo viene eliminata quella criticità dell’IRAP che, oltre a gravare sul costo del lavoro e sugli interessi passivi, non era deducibile dal reddito di impresa o di lavoro autonomo. Il sistema di calcolo dal 2012 suddivide l’imposta pagata in due tranche: da una parte quella derivante dalle spese per dipendenti e assimilati e, dall’altra, l’importo restante. La prima quota sarà dedotta al 100% dal reddito per il calcolo di IRES o IRPEF secondo il criterio di cassa (si considerano acconto e saldo), mentre il residuo importo sarà deducibile al 10%. L’IRAP deducibile totalmente dal reddito è quella riferita alle spese per il personale dipendente e assimilato, rilevando il costo dei dipendenti veri e propri ed i compensi che costituiscono reddito assimilato al lavoro dipendente a norma dell’Art. n.50 del Tuir. Per i contribuenti che operano in più regioni con aliquote differenziate, il conteggio dell’imposta riferita al costo indeducibile richiederà la preventiva ripartizione del costo tra le diverse regioni applicando le percentuali determinate in base all’Art. n.04, c.2, del D.Lgs. n.446/1997.