REGIME DEI MINIMI CONTRIBUTIVI: FATTURE SENZA RITENUTA ED ACCESSO RISTRETTO

23 Dicembre 2011 di admin

I ricavi e i compensi dei contribuenti minimi non saranno più assoggettati a ritenuta d’acconto. La novità impatta anche sulle fatture 2011 se emesse e non pagate, che andranno, quindi, modificate. La motivazione è legata alla misura dell’imposta sostitutiva 5%, molto più bassa rispetto a quella delle ritenute d’acconto dei professionisti 20%, comportando la chiusura delle relative dichiarazioni sempre con un credito di imposta. Pertanto, dal 2012 i compensi dei professionisti non dovranno più essere assoggettati a ritenuta d’acconto, ai sostituti d’imposta si dovrà consegnare una dichiarazione che proverà il regime adottato. Il beneficio dura 5 anni dal periodo d’imposta di inizio dell’attività per tutti i contribuenti, anche per quelli di età superiore a 35 anni. Ricordiamo inoltre i requisiti essenziali. L’esercizio di impresa deve essere stato avviato a partire dal 2008, o nel 2012; deve essere rispettato quanto stabilito all’art. n.01, commi da 96 a 117, legge n.244/2007 cioè, nell’anno precedente non devono essere stati conseguiti ricavi superiori a 30.000 euro, non devono essere stati acquistati beni strumentali per un importo superiore a 15.000 euro, non devono essere state fatte cessioni all’esportazione, non si devono aver sostenute spese per lavoratori dipendenti, non devono sussistere cause di esclusione; l’attività deve essere nuova, non deve essere una prosecuzione di quella svolta come lavoratore dipendente o autonomo o di altra impresa, di cui era titolare altro soggetto, nel triennio precedente. Il regime si applica dall’anno in cui ha inizio l’attività e nei quattro seguenti.