SENTENZA CASSAZIONE: REVISORI E SINDACI ESONERATI DALL’IRAP

28 Dicembre 2011 di admin

Sindaci esonerati dall’IRAP, così si esprime la Cassazione (sentenza n.27983 depositata il 21/12/2011). Secondo i giudici non sono assoggettati all’imposta regionale i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società. I professionisti che esercitano attività di questo tipo, potranno scorporare dal proprio imponibile le somme ricevute in corrispondenza di tali incarichi. La Cassazione ha fondato la sentenza sul secondo comma dell’art. N.49 del TUIR in base al quale i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società sono assimilati a quelli di lavoro dipendente. Il decreto IRAP, invece, fa riferimento al primo comma dello stesso articolo per la determinazione della base imponibile.