Dal 01/01/2012 anche nelle cooperative “entrerà” il sindaco unico. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria quando si emettono strumenti finanziari non partecipativi o quando ci si trova in una delle condizioni previste dall’art. n.2477 del Codice Civile; negli altri casi la cooperativa non è tenuta a munirsi dell’organo di controllo, è una scelta facoltativa se lo prevede l’atto costitutivo. Quando esso è obbligatorio, deve essere ricondotto al collegio sindacale secondo quanto dettato agli art. n.2519 e 2522 secondo comma che distinguono le cooperative in spa e srl. Le cooperative in forma di spa nominano il collegio sindacale, salvo, per le società con patrimonio netto o ricavi inferiori a 1 milione di euro, una previsione espressa dello statuto alla nomina del sindaco unico. Le cooperative in forma di srl nominano il sindaco unico, adeguando, se necessario, lo statuto.