Dal 01/02/2012 sono operative le norme sull’antiriciclaggio ed il limite all’utilizzo di denaro contante, oltre la soglia di 1.000 euro; scattano, anche, le sanzioni in caso di infrazione. La violazione si configura ogniqualvolta venga trasferita una somma pari o superiore alla soglia fissata effettuata a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, anche per operazioni frazionate. Per le violazioni di trasferimento di denaro contante pari o superiore a 1.000 euro è disposta l’applicazione della sanzione dall’1% al 40% dell’importo trasferito oppure dal 5% al 40% dell’importo trasferito nel caso di importi superiori a 50.000 euro; l’importo minimo di sanzione è pari a 3.000 euro.
Dal 01/02/2012 anche i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto entro tale importo. In seguito all’introduzione del limite di 1.000 euro per l’utilizzo del contante esso riguarda i trasferimenti eseguiti direttamente, senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane. Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola “non trasferibile” se il loro importo complessivo è pari o superiore a 1.000 euro. Il pagamento delle fatture si potrà fare mediante l’utilizzo di uno dei seguenti metodi: presso gli sportelli bancari tramite bonifico bancario; presso qualsiasi ufficio postale tramite bollettino postale; tramite rid bancario o postale; tramite bonifico bancario da remote/home Banking; utilizzo di assegno bancario o postale; pagamento tramite assegno circolare; pagamento tramite cambiali o tratte; pagamento a mezzo ricevuta bancaria. Il pagamento dei dipendenti, il cui cedolino paga netto supera 1.000 euro, potrà avvenire tramite: bonifico bancario o consegna al lavoratore di un assegno (di conto corrente o circolare).