Agevolazioni per chi risulta “congruo e coerente” agli studi di settore: esclusione dall’accertamento analitico–induttivo; l’accertamento sintetico è possibile solo se il reddito complessivo supera quello dichiarato di un terzo; riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento. La condizione per godere di questi benefici è compilare fedelmente i modelli degli studi di settore. La lettura della norma dispone i benefici a favore dei soggetti esercenti ditta individuale o attività professionale. Dubbi restano sull’inclusione dei “soci trasparenti”. L’Agenzia delle Eentrate, intervenuta in merito, esclude i “soci trasparenti” dall’aumento della franchigia da accertamenti sintetici da un quinto ad un terzo. Più precisamente, secondo l’Agenzia, la lettera C dell’Art. n.10 del D.L. n.201/2011 è riferibile ai soli contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore nei cui confronti si applicano le previsioni normative in materia di determinazione sintetica del reddito. Sono esclusi, pertanto, i soci di società trasparenti.