Le sanzioni per la violazione del limite di 1.000 euro della circolazione del contante si applicheranno a partire dal 01/02/2012 fino al 31/12/2012 resta confermato il vecchio limite di 2.500 euro. Il D.L. n.201/2011 in sede di conversione nella legge n.214/2011 ha previsto che per le violazioni del nuovo limite commesse dal 06/12/2011 al 31/01/2012 non verrà applicata alcuna sanzione (resta inteso che nel periodo considerato è applicabile la sanzione se si supera il limite di 2.500 euro). In base a quanto previsto dall’art. n.58 del D.L. n.231/2007 la misura della sanzione varia dall’1% al 40% dell’importo trasferito oppure dal 5% al 40% dell’importo trasferito in caso di importi superiori a 50.000 euro, fermo restando l’importo minimo della sanzione pari a 3.000 euro. La sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto le somme in contante.