COMPENSAZIONE CREDITO ANNUALE IVA PER PAGARE IMPOSTE E CONTRIBUTI

14 Gennaio 2012 di admin

Dal 16/01/2012 i contribuenti interessati potranno cominciare a compensare, attraverso Mod. F24, il credito annuale IVA 2011 per pagare imposte e contributi.
Occorre, quindi, tenere conto dei recenti vincoli previsti dalla normativa. Non è, infatti, possibile procedere alla compensazione in presenza di debiti erariali e accessori, iscritti a ruolo e scaduti, per importi superiori a 1.500,00 euro.
Peraltro, con la nuova disciplina costituita dal cd. accertamento esecutivo, l’inibizione riguarda anche i debiti scaduti risultanti da questi atti impositivi emessi a partire dal 01/10/2011.
In presenza di debiti superiori a 1.500 euro non sarà, quindi, possibile procedere alla compensazione.
Per ultimo, il limite massimo di compensazione annuo è di 516.456,90 euro.
In particolare, dal 01/01/2010 sono entrate in vigore le nuove regole (art. n.31 del D.L. n.78/2010) più restrittive per la compensazione dei crediti Iva.
Per evitare errori e compensare importi superiori al credito, i contribuenti devono calcolare attentamente il credito annuale Iva effettivamente spettante. La legge ha stabilito che l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti Iva di importo superiore a 10.000 euro, con debiti di importo superiore può avvenire solo dopo la presentazione della dichiarazione IVA o dell’istanza.
Per importi superiori a 15.000 euro occorre l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione.
Inoltre, a partire dal 2011, esiste il divieto di compensare i crediti in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro.
Per coloro che non tengano conto di tale disposizione è prevista una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo.