La Corte di Cassazione, con la sentenza n.912 del 13/01/2012, ha stabilito che costituisce reato di dichiarazione fraudolenta l’operato dell’imprenditore che “gonfia” le schede carburante del parco auto aziendale permettendo la detrazione di un maggior costo fittizio. La sentenza ha condannato un imprenditore che aveva dichiarato in scheda un consumo di carburante superiore rispetto ai dati ufficiali forniti dall’azienda costruttrice, falsità avallata anche dall’indicazione di rifornimenti avvenuti in giorni festivi dell’impianto erogatore che non effettuava neanche servizio di self-service.