IMPOSTA DI BOLLO DELLO SCUDO FISCALE

15 Febbraio 2012 di admin

Il D.L. n.201/2011 Art. n.19, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie scudate che godono del regime di anonimato pari al 10 per mille per il 2011, 13,5 per mille per il 2012 e 4 per mille dal 2013 in poi. Inoltre, per le attività immesse in conti segretati che, al 06/12/2011, sono state in tutto o in parte prelevate, per il solo 2012 è dovuta un’imposta straordinaria del 10 per mille. Entrambe le imposte vanno calcolate sul valore di mercato delle attività finanziarie, rispettivamente alla data di riferimento e a quella del prelievo, oppure, in mancanza, sul loro valore nominale o di rimborso. L’omesso pagamento dei due tributi, l’imposta speciale e quella straordinaria, è punito con una sanzione pari all’importo non versato.