LE SANZIONI PER LE FALSE REGISTRAZIONI SUL L.U.L.

7 Febbraio 2012 di admin

L’Art. n.19 introduce un secondo periodo al c. 7, Art. n.39 del Dl n. 112/2008, con cui si rivede la nozione di omessa registrazione dei dati dei lavoratori. In particolare, l’omissione, si riferisce, ora, alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione. Tale novità comporta conseguenze in materia di sanzioni amministrative. In caso di omessa registrazione si applica il cumulo giuridico: quando il trasgressore con un’unica azione ometta più registrazioni tra loro interdipendenti si applica la sanzione più elevata moltiplicata per tre. In caso di registrazioni infedeli, ogni azione (o registrazione) va assunta singolarmente, con la conseguente applicazione di tante sanzioni quante sono le registrazioni infedeli seppur riferite allo stesso soggetto. Sono fatti salvi i casi di mero errore materiale. L’ammontare delle sanzioni varia: l’omessa o infedele registrazione dei dati, che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa da 150 a 1.500 euro; se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori aumenta da 500 a 3.000 euro. L’omissione della registrazione, da compiersi entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, sconta una sanzione amministrativa da 100 a 600 euro; se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori aumenta da 150 a 1.500 euro.