Con Risoluzione del 26/03/2012 n.27, l’Agenzia delle Entrate, stabilisce che il decreto di ammissione alla procedura concorsuale finalizzata all’accordo con i creditori, emesso da un tribunale fallimentare, è assoggettato ad imposta di registro in misura fissa.
Ciò si pone in linea con la recente giurisprudenza, secondo la quale tale decreto rientra nella lett. g), art. n.08, Tariffa allegata al D.P.R. n.131/1986, e sarà pertanto soggetto all’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di 168 euro per gli atti giudiziari “di omologazione”.