Gli argomenti (D.L. n.01/2012) in dibattito sono stati: tariffe, preventivo, compenso, tirocinio e società professionali. Confermata l’abrogazione delle tariffe nel caso di liquidazione del compenso in sede giudiziale: la sua determinazione sarà fatta con riferimento a parametri stabiliti da un decreto del ministro vigilante, da adottarsi entro 120 giorni dopo l’entrata in vigore della legge di conversione. Al fine di colmare il periodo di vuoto normativo prima dell’emanazione del decreto, il comma 3 dell’Art. n.09 dispone che le tariffe attualmente vigenti continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali citati. Preventivo: la misura del compenso deve essere indicata in un preventivo di massima, adeguandola all’importanza dell’opera e pattuendola indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Tirocinio: senza alcun obbligo, al tirocinante si può riconoscere un rimborso spese nella misura forfettariamente concordata dopo i primi 6 mesi di pratica. Società tra professionisti: il numero dei soci e la partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisione dei soci; venendo meno una di queste condizioni, se non si ristabilisce la prevalenza dei soci nel termine perentorio di 6 mesi, la società si scioglie e il consiglio dell’ordine professionale, presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo.