LIBERI PROFESSIONISTI: NESSUN OBBLIGO PER IL PREVENTIVO PROFESSIONALE SCRITTO

9 Marzo 2012 di admin

Il comma 3 dell’Art. n.09 del D.L. n.01/2012 prevede che il compenso per le prestazioni professionali debba essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale e che la misura dello stesso sia adeguata all’importanza dell’opera. Non è prevista l’obbligatorietà della forma scritta del preventivo professionale ma, comunque, il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. Sia il preventivo, sia il conferimento dell’incarico e la definizione del compenso si possono perfezionare anche mediante accordo verbale.