Dal 02/04/2012 entra in vigore la mediazione tributaria obbligatoria, un nuovo istituto introdotto con il D.L. n.98/2011 che si applica alle liti con l’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro. Sarà necessario, pena l’inammissibilità dell’eventuale ricorso, inoltrare un’istanza per la proposta di annullamento totale dell’avviso o di una proposta di mediazione. Il reclamo dovrà essere presentato entro 60 giorni dalla notifica degli avvisi di accertamento che si intendono contestare. La procedura si applica solo agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate. Nel reclamo può essere inserita anche una proposta di mediazione a rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso.
I CODICI TRIBUTO
La somma può essere versata per intero o anche suddivisa fino a un massimo di otto rate trimestrali, attraverso un versamento diretto, anche tramite compensazione, utilizzando il modello F24. I codici: 9950, 9951, 9952, 9953, 9954, 9955, 9956, 9957, 9958, 9959, 9960, 9961, 9962, 9963, 9964, 9965, 9966, 9967, 9968, 9969. La risoluzione dettagliata all’indirizzo: www.agenziaentrate.gov.it