SENTENZA CASSAZIONE: LA MANCATA TEMPESTIVITA’ NEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI NON VERSATI COMPORTA EVASIONE CONTRIBUTIVA

29 Marzo 2012 di admin

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n.4918/2012, ricorda che in riferimento a “crediti in essere ed accertati al 30/09/2000” e non esauriti in relazione al pagamento delle sanzioni, rimane in vigore la disciplina previgente l’entrata in vigore della Legge n.388/2000, cioè il disposto dell’Art. n.01 commi n.217 – 224 della Legge n.662/1996.
Di conseguenza, l’azienda che non adempie tempestivamente agli obblighi nei confronti dell’INPS commette, di fatto, un’evasione contributiva e non una semplice omissione. La mancata presentazione del modello DM10, infatti, ricade nella disposizione dell’Art. n.01 comma n.217, lett. b) della Legge n.662/1996, e cioè il pagamento di una sanzione una tantum da un minimo del 50% ad un massimo del 100% di quanto dovuto a titolo di contributi o premi. Sanzione che si può evitare, come precisa la stessa norma, nel caso in cui “la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi” e “sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa”.