Con Risoluzione del 26/04/2012 n.40, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello ordinario, ha fornito chiarimenti su alcuni aspetti dell’agevolazione c.d. “prima casa” nei trasferimenti da successioni e donazioni di cui all’art.69 comma 3, Legge n.342/2000.
Tale disposizione prevede, qualora sussistano i requisiti previsti dalla Nota II-bis in calce all’Art. n.01, Tariffa, Parte I, TUR (Testo Unico Registro), l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costruzione e il trasferimenti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni e donazioni.
La sussistenza di tali requisiti deve essere certificata dall’interessato con una dichiarazione resa nell’atto di donazione oppure mediante dichiarazione sostitutiva da allegare alla dichiarazione di successione.
In particolare nel caso di specie, è stato chiarito che tale beneficio può essere richiesto, per conto dell’erede deceduto prima di aver presentato la dichiarazione di successione, anche dal successivo chiamato all’eredità, a condizione che, in capo a tale soggetto (erede deceduto) fossero presenti i requisiti previsti per fruire del regime di favore alla data di apertura della successione.