Con Nota prot. del 20/04/2012 n.45963, l’Agenzia delle Dogane ha fornito diverse precisazioni in tema di adempimenti prescritti per il riconoscimento dell’agevolazione sul gasolio usato come carburante a favore degli esercenti attività di trasporto.
In particolare, è stato chiarito che:
– con riguardo alla dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel corso del 2011, il momento di effettuazione della fornitura del gasolio costituisce il parametro per imputarne il consumo al corrispondente periodo di vigenza dell’incremento dell’accisa; ciò vale anche per la dichiarazione trimestrale dei consumi effettuati nel 2012;
– in caso di rilascio di fatture differite per l’acquisto del carburante, gli autotrasportatori potranno procedere, relativamente al prodotto consumato e non ancora fatturato, ad imputare i quantitativi di gasolio al trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di fornitura e computarli nel totale dei litri consumati;
– nel caso di veicoli caratterizzati dalla presenza di speciali attrezzature permanentemente installate ed essenziali per l’attività esercitata dal mezzo (furgoni frigoriferi, betoniere, ecc.), il gasolio utilizzato per l’azionamento di tali attrezzature va computato tra i litri consumati ammessi all’agevolazione.