LE SOCIETA’ COOPERATIVE CHE SVOLGONO ATTIVITA’ SANITARIA POSSONO BENEFICIARE DELL’ESENZIONE IVA

4 Aprile 2012 di admin

Con Risoluzione 03/04/2012 n.30, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione IVA prevista dall’Art. n.10 comma 2, D.P.R. n.633/1972 è applicabile anche per le prestazioni di servizi rese ai propri soci dalle società cooperative costituite fra soggetti esercenti l’attività sanitaria.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la ratio del regime di esenzione è ravvisabile nell’esigenza di evitare che soggetti che svolgono attività esenti o non soggette ad IVA, qualora decidano di esternalizzare i servizi necessari e funzionali a tali attività, vengano penalizzati dall’indetraibilità IVA assolta sugli acquisti.
Il riferimento della norma in oggetto alle sole strutture associative di tipo consortile non può dunque essere interpretato come discriminatorio rispetto ad altri schemi associativi autonomi costituiti al fine di rendere servizi comuni agli associati, che svolgono attività esente o non soggetta ad IVA, funzionali all’esercizio dell’attività di ciascuno di essi.