Con Sentenza del 18/04/2012 n.14855, la Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità penale del contribuente che ha emesso fatture false non è inficiata dal condono tombale, in considerazione del fatto che il processo penale non è influenzato dall’annullamento dell’accertamento.
Di conseguenza, è punibile ai sensi dell’Art. n.02, D.Lgs. n.74/2000, il contribuente che ha emesso in acconto e dichiarato l’anno successivo a quello in cui ha aderito al condono tombale, fatture false.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che “il recepimento, da parte del giudice penale, dell’accertamento sul fatto emergente da una sentenza irrevocabile pronunciata in esito al processo tributario (caratterizzato da limitazioni alla prova) deve ritenersi consentito, ai sensi dell’Art. n.238-bis cod. proc. pen. contenuto in quella norma) ad una verifica della compatibilità degli elementi su cui si fonda con le risultanze del processo penale”.