SENTENZA CASSAZIONE: IL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE NEL LAVORO GIORNALISTICO

12 Aprile 2012 di admin

La Corte di Cassazione (sentenza n.4419 del 20/03/2012 sezione lavoro) afferma, in tema di attività giornalistica, che sono configurabili gli estremi della subordinazione laddove, il carattere creativo del lavoro e lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale assicuri, per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione dell’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o rubriche, e permanga, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro. La natura subordinata non può ritenersi esclusa per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento e non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, e nemmeno per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni. Non rientrano nel vincolo della subordinazione, invece, la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari.