Con Risoluzione del 20/04/2012 n.38, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha chiarito che negli scambi di partecipazioni societarie mediante conferimento, il modello di valutazione di azioni e quote, c.d. “regime a realizzo controllato” di cui all’Art. n.177 comma 2 TUIR, opera solamente per la determinazione delle plusvalenze e non delle minusvalenze. Questo in quanto nella citata disposizione derogatoria non c’è alcun riferimento normativo alle modalità di determinazione della minusvalenza.
Di conseguenza, tale minusvalenza (differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita e la frazione di incremento di patrimonio netto della società conferitaria), calcolata per ciascun soggetto conferente, è realizzata e fiscalmente deducibile solo se determinata in base al “valore normale” ex Art. n.09 TUIR.