AGEVOLAZIONI PER LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

8 Maggio 2012 di admin

Con Risoluzione del 07/05/2012 n.45, l’Agenzia delle Entrate si e’ espressa in tema di condizioni per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per le banche di credito cooperativo.
Nel documento viene affermato che tali istituti, al fine di essere qualificati quali cooperative a mutualità prevalente devono rispettare:
– i requisiti mutualistici di cui all’Art. n.2514 c.c.;
– l’operatività prevalente a favore dei soci ex Art. n.35 comma 01, T.U.B.
Inoltre, il momento di verifica del requisito di operatività prevalente è stato individuato nel termine del periodo d’imposta sulla base del dato medio degli indici trimestrali.
Infine, in ordine al parere preventivo della Banca d’Italia e del Ministero dello Sviluppo Economico di cui all’Art. n.14 comma 3, D.P.R. n.601/1973, richiesto per applicare le agevolazioni in questione, è stato chiarito che permane la facoltà dell’Agenzia delle Entrate di disconoscere le agevolazioni sulla base di dati concreti che dimostrino che la veste mutualistica funge da copertura ad una normale attività imprenditoriale.