E’ prevista la possibilità della deduzione dei canoni leasing indipendentemente dall’obbligo della durata minima del contratto. Per i soggetti IRES la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento stabilito ai fini fiscali, con la previsione, per gli immobili, di una durata minima di 11 anni e massima di 18 anni. Per i professionisti la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento fiscale. Quindi, senza intaccare l’ambito temporale di deducibilità fiscale del leasing, la disposizione semplifica l’attuale disciplina, consentendo all’impresa utilizzatrice una maggiore flessibilità nella scelta della durata contrattuale, potendo optare anche per durate più brevi che incidono sui tassi di interesse.