DENARO CONTANTE ALL’ESTERO NON DICHIARATO: SANZIONI PIU’ ASPRE

9 Maggio 2012 di admin

Il D.L. n.16/2012 ha apportato modifiche al D.Lgs. n.195/2008, con particolare riferimento all’obbligo (Art. n.03), per “chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro” di dichiarare all’Agenzia delle Dogane tale operazione. Il Decreto fiscale ha aggravato le sanzioni per chi esporta denaro contante non dichiarato e ha introdotto una soglia massima di 10.000 euro per l’aggravio delle sanzioni, con una differenziazione delle aliquote da applicare; in particolare: se l’eccedenza trasferita rispetto alla soglia di cui all’Art. n.03 non supera i 10.000 euro, si applica una sanzione fra il 10% ed il 30% dell’eccedenza, se invece l’eccedenza trasferita è uguale o superiore a 10.000 euro, si applica una sanzione fra il 30% ed il 50% dell’eccedenza. E’ possibile richiedere l’estinzione della violazione versando il 5% del contante oltre soglia se l’eccedenza non dichiarata e’ inferiore a 10.000 euro o il 15% se l’eccedenza non supera 40.000 euro, a condizione che il soggetto non abbia beneficiato di tale possibilita’ nei cinque anni precedenti (il versamento minimo non puo’ essere inferiore a 200 euro). Fermo restando il minimo di 300 euro la sanzione va dal 10% al 30% dell’importo eccedente i 10.000 euro, se l’eccedenza non supera 10.000 euro; dal 30% al 50% dell’eccedenza se questa e’ superiore a 10.000 euro.