IMPOSTE PATRIMONIALI SU IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO

2 Maggio 2012 di admin

L’Art. n.19 commi dal 13 al 17 del D.L. n.201/2011 ha istituito due nuove imposte patrimoniali che graveranno sulle sole persone fisiche a decorrere dal 01/01/2011:
– l’imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all’estero;
– l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero.

Analizziamo in questa sede l’imposta patrimoniale sugli immobili esteri.
Secondo la norma, l’imposta patrimoniale è applicata anche agli immobili esteri oggetto in passato del c.d. rimpatrio giuridico, cioè gli immobili scudati e a quelli che non producono reddito imponibile in Italia.
L’imposta grava su tutte le persone fisiche residenti in Italia proprietarie o titolari di altro diritto reale di immobili detenuti all’estero.
Ecco che, quindi, il cittadino, sia esso comunitario o extracomunitario, che risiede in Italia e che detiene, a sua volta, un immobile nel suo Paese di origine, dovrà versare la nuova imposta alle casse dell’Erario.
Come già detto, l’imposta è istituita a decorrere dal 01/01/2011 ed è applicata nella misura fissa dello 0,76% sul costo storico risultante dall’atto di acquisto, ovvero secondo il valore di mercato rilevato nel luogo in cui l’immobile è situato.
Dovrà essere determinata nella prossima dichiarazione reddituale e liquidata già dal prossimo 16/06/2012.
I codici tributo utili al versamento dell’imposta sul valore degli immobili situati fuori dai confini dello Stato e di quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dovuta dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
I codici sono:
– “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”;
– “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie”;
– “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif”.

Ma come si determina?
L’imposta è calcolata in proporzione alla quota e al periodo di possesso; il mese durante il quale il possesso è di almeno 15 giorni viene considerato per intero.
L’art.16 del D. L. 16/2012 alla lettera e) ha stabilito che l’imposta non è dovuta se l’importo non supera euro 200,00.
Dall’importo calcolato dello 0,76% è dedotto, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari a all’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
Relativamente alle modalità di versamento, accertamento, riscossione, sanzioni e rimborsi sono applicate le stesse regole previste per l’IRPEF.
Si ricorda che l’immobile detenuto all’estero da cittadino italiano deve essere dichiarato ai fini di sola comunicazione anche nel quadro RW di UnicoPF e, se locato, il reddito dovrà essere indicato, quale reddito diverso, nel quadro RL di UnicoPF o nel quadro D del modello 730, salvo quanto indicato nella Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Paese estero. Il contribuente potrà, comunque, in caso di obbligo di dichiarazione della locazione, usufruire del credito d’imposta per quanto versato all’estero.