Il D.L. n.16/2012 ha aperto alla possibilità di sanare l’invio di comunicazioni tardive o la trasmissione di documentazione incompleta o “dimenticanze” in dichiarazione. Con la risoluzione n.46/E – Agenzia delle Entrate del 11/04/2012 – sono stati istituiti i codici tributo 8114, 8115 e 8116 utili al fine. Il primo codice tributo (8114) serve a sanare il ritardo o la dimenticanza di una comunicazione obbligatoria. E’ indispensabile, però, che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrativa di accertamento, della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza. La sanzione da versare è pari a 258,23 euro senza compensazione, e va pagata contestualmente all’adempimento. Il secondo codice (8115) è utilizzabile dagli enti che possono partecipare al riparto del 5 per mille pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti prescritti per l’ammissione al contributo. Anche in questo caso la sanzione ammonta a 258,23 euro senza compensazione; è necessario, anche, presentare le domande di iscrizione e provvedere alle successive integrazioni documentali entro il 30/09/2012. Il terzo codice (8116) riguarda la rimessione in bonis del consolidato in caso di mancata indicazione in dichiarazione del destinatario e dell’ammontare delle eccedenze d’imposta, cedute dal consolidato, ed anche di eccedenze utilizzabili in compensazione fra società partecipanti alla tassazione di gruppo, pur in mancanza di indicazione degli estremi del cessionario, dell’importo ceduto o della tipologia di tributo trasferito. La sanzione da versare è pari a 2.065,83 euro.