LA CASSAZIONE SI E’ ESPRESSA SULLE FALSE FATTURAZIONI

18 Maggio 2012 di admin

La sentenza della Corte di Cassazione penale n.18929 del 17/05/2012 si esprime in merito alle false fatturazioni. Il delitto di dichiarazione fraudolenta, di cui All’art. n.02 del D.L. n.74/2000, si consuma al momento della presentazione della dichiarazione; il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all’Art. n.08 del medesimo decreto, si consuma all’atto dell’emissione del documento. Il caso è quello di una Srl il cui amministratore aveva indicato nella dichiarazione annuale IVA per il 2003 elementi fittizi, avvalendosi di una fattura di circa 20.000 euro emessa da un’altra impresa e relativa a operazione in parte ritenuta inesistente. Il ricorso presentato dalle due aziende veniva rigettato dalla Corte territoriale, con la motivazione che la consumazione del reato si era verificata entro la fine del giugno 2004, ossia entro lo scadere del termine utile per la presentazione della dichiarazione. Le aziende ricorrevano in Cassazione dissentendo con i giudici leccesi circa il momento consumativo dei reati rispettivamente ascritti a due imputati, il primo per il reato di cui all’Art. n.02 del D.L. n.74/2000, il secondo per il reato di cui all’Art. n.08 stesso decreto. La Terza Sezione Penale ha accolto l’eccezione di prescrizione solamente in relazione al secondo reato, quello dell’azienda che aveva emesso la fattura, mentre, per il primo, ha confermato la condanna inflitta dai giudici del merito. La tesi sostenuta dai giudici ha individuato quale unico momento consumativo del reato quello della presentazione della dichiarazione, in cui si determina la lesione dell’interesse dello Stato alla riscossione. Diverso è il momento consumativo del reato di emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti. In tal caso coincide con quello della emissione della fattura.