LIMITI DI PIGNORABILITA’ DELLO STIPENDIO PER DEBITI ERARIALI MINORI O UGUALI A 5.000 EURO

2 Maggio 2012 di admin

Il decreto n.16/2012 ha introdotto importanti novità in materia di pignoramento dello stipendio e pensioni. Sono introdotti nuovi limiti alla pignorabilità inferiori a quelli fissati dal codice civile, per debiti erariali minori o uguali a 5.000 euro. Il pignoramento dello stipendio è possibile in caso di debiti contributivi/tributari o legati a rapporti d’impiego nei confronti dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle imprese, delle aziende o di altri enti. Per i debiti riguardanti alimenti dovuti per legge è prevista la pignorabilità nella misura di 1/3 al netto delle ritenute. Per i debiti tributari verso Stato, Comune, Province la pignorabilità era possibile entro 1/5 al netto delle ritenute. Il decreto citato ha aggiornato la quota delle pignorabilità dello stipendio per debiti erariali prevedendo queste nuove quote: le somme fino a 2.500 euro potranno essere escusse in misura pari a un decimo, mentre le somme da 2.501 a 5.000 euro potranno essere escusse in misura pari a un settimo. Resta ferma la pignorabilità in base alle regole ordinarie (cessione del quinto) per somme eccedenti i 5.000 euro.