Con il messaggio n.7751 del 07/05/2012 l’INPS precisa che il professionista iscritto alla gestione separata, anche se componente di uno studio associato, ha diritto di applicare la rivalsa del 4% per il contributo dovuto all’Ente. Tutti i soggetti esercenti per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo rientranti nell’Art. n.53 del TUIR, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni, sono obbligati al versamento del contributo dovuto alla gestione separata. In materia di rivalsa è bene precisare che la norma attribuisce titolo e non obbligo di addebito. Quindi il professionista iscritto alla gestione separata, anche se componente di uno studio associato, ha diritto ad applicare la rivalsa, ma rimane contemporaneamente unico soggetto obbligato al pagamento della propria contribuzione indipendentemente se il cliente paghi o meno la rivalsa.