SENTENZA CASSAZIONE: IL PROFESSIONISTA CHE INDICA COMPENSI PER COLLABORATORI PAGA L’IRAP

26 Maggio 2012 di admin

La sentenza della Corte di Cassazione n.8119 del 23/05/2012 stabilisce che il professionista non ha diritto al rimborso dell’IRAP già versata se in sede di dichiarazione, nel quadro RE, indica compensi per collaboratori occasionali. Si legge: “i soggetti passivi dell’IRAP sono, oltre che le società e gli imprenditori individuali, anche i soggetti esercenti arti e professioni. Per questi ultimi, l’IRAP trova, per vero, applicazione ogni qual volta si avvalgano, nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, di una struttura organizzata in un complesso di fattori che – per la loro rilevanza, anche sul piano economico – siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività individuale; così che debba escludersi che il risultato economico conseguito trovi ragione esclusivamente nella capacità gestionale del solo professionista”.